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Sez. 5, Sentenza n. 925 del 30/10/1998 Ud. (dep. 25/01/1999) Rv. 212205 - 01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE | Frode brevettuale - Elemento soggettivo - Dolo generico - Dolo eventuale - Ipotizzabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212205-01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE

Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo nel reato di cui all'art.88 R.D. n.1127 del 1939 (frode brevettuale) non è richiesta la volontà di trarre in inganno l'acquirente, ma è sufficiente il dolo generico ovvero la consapevolezza dell'esistenza di un valido brevetto in frode al quale si pone il comportamento tenuto. Quindi è necessario non un comportamento fraudolento nei confronti di eventuali acquirenti, fatto che può integrare altre ipotesi di reato, ma una condotta lesiva del diritto di esclusiva dell'inventore. Peraltro il dolo può presentarsi anche nella forma del dolo eventuale specialmente con riguardo all'elemento della validità del brevetto, per cui quando si deve valutare la condotta di un agente di commercio, persona particolarmente esperta nel settore, si dovrà considerare se questi si sia potuto rappresentare la concreta probabilità dell'esistenza di un valido brevetto altrui ed abbia accettato tale rischio insito nella propria condotta. Ed è dunque anche possibile affermare che, quando si tratti di persona munita di uno specifico bagaglio professionale, il dolo del reato "de quo" sussista anche qualora l'agente abbia omesso i dovuti accertamenti in ordine all'esistenza di un valido brevetto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 88

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)