diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 6140 del 24/01/1984 Ud. (dep. 29/06/1984) Rv. 165116 - 01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - PROSCIOGLIMENTO PER AMNISTIA DAL DELITTO DI LESIONI PERSONALI COLPOSE - SUCCESSIVO DECESSO DELLA PERSONA OFFESA - DIVERSITÀ DELL'EVENTO - PRECLUSIONE DI UN SECONDO GIUDIZIO PER OMICIDIO COLPOSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165116-01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - PROSCIOGLIMENTO PER AMNISTIA DAL DELITTO DI LESIONI PERSONALI COLPOSE - SUCCESSIVO DECESSO DELLA PERSONA OFFESA - DIVERSITÀ DELL'EVENTO - PRECLUSIONE DI UN SECONDO GIUDIZIO PER OMICIDIO COLPOSO - ESCLUSIONE.*

La preclusione sancita dall'art. 90 cod. proc. pen., e cioè l'inammissibilità di un secondo giudizio non è applicabile in caso di proscioglimento per amnistia in ordine al delitto di lesioni penali colpose e successiva nuova sottoposizione a procedimento penale per omicidio colposo, essendo la stessa persona nel frattempo deceduta, mancando in tal caso l'identità dell'evento, necessario, insieme a quello della condotta e del nesso causale, perché possa agire il principio "ne bis in idem". (Conf sulla necessità che ai fini della preclusione è necessario che siano identici i tre elementi della condotta dell'evento e del nesso causale mass nn 154897, 145185).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)