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Sez. 1, Sentenza n. 1308 del 08/06/1982 Cc. (dep. 07/08/1982) Rv. 154897 - 01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - LIMITI - IN GENERE - CONDIZIONI: PROCEDIMENTO CONTRO LO STESSO IMPUTATO PER LO STESSO FATTO - SIGNIFICATO DI FATTO.*
Stato
decisa il 1982-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154897-01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - LIMITI - IN GENERE - CONDIZIONI: PROCEDIMENTO CONTRO LO STESSO IMPUTATO PER LO STESSO FATTO - SIGNIFICATO DI FATTO.*

Perché possa operare il principio del ne bis in idem, posto dall'art. 90 cod. proc. pen., è necessario che il nuovo procedimento venga instaurato contro lo stesso imputato (eadem persona) e per lo stesso fatto (eadem res), anche se giuridicamente definito in modo diverso per il titolo, per il grado o per le circostanze - la espressione "fatto" nella predetta norma viene assunta nel suo significato comune per designare l'elemento materiale del reato nei suoi tre momenti (condotta, evento, nesso di causalità fisica).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)