Sez. 5, Sentenza n. 2046 del 22/09/1995 Cc. (dep. 12/10/1995) Rv. 202655 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Procedimento - Camera di consiglio | Errata adozione del rito - Individuazione successiva di ragione che lo giustifichi - Rinvio all'udienza pubblica - Necessità - Esclusione - Ragione - Limite - Fattispecie: ricorso manifestamente infondato proposto dal P.G. - Richiesta di rigetto con requisitoria scritta dal P.M. presso la S.C. - Trattazione all'udienza pubblica - Interesse dell'imputato - Esclusione.
Impugnazioni - Cassazione - Procedimento - Camera di consiglio
Allorquando in cassazione, adottato erroneamente il rito camerale, venga poi rilevata una differente ragione che giustifichi quella forma di trattazione, il principio di economia processuale consente che si proceda in quella sede, senza che occorra provvedere al rinvio alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 611, secondo comma cod. proc. pen., sempre che sia salvaguardato il contraddittorio tra le parti interessate. (Fattispecie nella quale il ricorso (suscettibile di trattazione camerale per la sua manifesta infondatezza e non per la specialità del rito) era stato proposto dal P.G. e il P.M. presso la S.C. ne aveva richiesto per iscritto il rigetto, sicché l'interesse dell'imputato alla trattazione all'udienza pubblica era limitato all'ipotesi di annullamento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 611 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)