Sez. 6, Sentenza n. 47556 del 16/10/2013 Cc. (dep. 29/11/2013) Rv. 257705 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE | Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza decisoria nel merito - Erronea fissazione di udienza camerale partecipata - Trattazione del ricorso nelle forme dell'udienza camerale partecipata - Legittimità - Condizioni - Ragioni.
GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide nel merito l'istanza di ricusazione deve essere trattato nelle forme dell'udienza camerale partecipata, ove sia stato erroneamente fissato il suo esame con queste modalità invece che con quelle del rito camerale non partecipato previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., se questa soluzione consente una più immediata decisione, in ragione del principio di economicità dei mezzi processuali e dell'assenza di ragioni di nullità di ordine generale o comunque deducibili dalle parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)