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Sez. 1, Sentenza n. 2881 del 06/09/1968 (Rv. 335591 - 01)

SOCIETA - NAZIONALITA - SOCIETA COSTITUITE ALL'ESTERO - SEDI SECONDARIE IN ITALIA - AUTONOMA PERSONALITA GIURIDICA - ESCLUSIONE - FORME DI PUBBLICITA PREVISTE DALLA LEGGE - FUNZIONE - RAPPORTO OBBLIGATORIO TRA LA SOCIETA E LA SECONDARIA SEDE IN ITALIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335591-01

SOCIETA - NAZIONALITA - SOCIETA COSTITUITE ALL'ESTERO - SEDI SECONDARIE IN ITALIA - AUTONOMA PERSONALITA GIURIDICA - ESCLUSIONE - FORME DI PUBBLICITA PREVISTE DALLA LEGGE - FUNZIONE - RAPPORTO OBBLIGATORIO TRA LA SOCIETA E LA SECONDARIA SEDE IN ITALIA - ESCLUSIONE.*

Le sedi secondarie stabilite in Italia da una societa estera non acquistano personalita giuridica autonoma, ma costituiscono organi della societa stessa, da cui sono istituite e dirette. Le forme di pubblicita previste dalla legge non sono quindi preordinate a mettere in luce una separazione giuridica tra Sede centrale e Sede secondaria, bensi allo scopo di rendere noto ai terzi che un nucleo imprenditoriale che, di per se, potrebbe apparire giuridicamente autonomo, e invece soltanto un organo della societa regolarmente costituita. Il vincolo organico esistente fra l'ente societa e le sue ramificazioni secondarie, l'unicita di interessi economici e giuridici fra le varie sedi (principale e secondarie) di una stessa societa comportano che non e configurabile un rapporto autonomo creditorio-debitorio fra la persona giuridica ed un suo organo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2506

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)