Sez. 4, Sentenza n. 7334 del 15/03/1984 Ud. (dep. 21/09/1984) Rv. 165624 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - MOTIVO NON PROPOSTO IN GRADO D'APPELLO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - STATUIZIONI DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO NON DEVOLUTE AL GIUDICE D'APPELLO - IMPROPONIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - MOTIVO NON PROPOSTO IN GRADO D'APPELLO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - STATUIZIONI DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO NON DEVOLUTE AL GIUDICE D'APPELLO - IMPROPONIBILITÀ.*
Pur non sussistendo il divieto del novum in Sede di legittimità quando vengono dedotte ragioni di diritto sostanziale, tale regola non si applica quando le questioni di diritto abbiano riferimento a situazioni di fatto, precluse dall'art. 515 cod. proc. pen. perché non sottoposte all'esame del giudice di secondo grado. (nella fattispecie è stato ritenuto inammissibile l'eccepito stato di necessità poiché con i motivi d'appello era stato chiesto soltanto una diminuzione di pena e la concessione delle attenuanti generiche). (V mass n 149870; (V mass n 143534).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)