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Sez. 1, Sentenza n. 444 del 20/02/1971 (Rv. 350050 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - INESISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350050-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - INESISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il convincimento del giudice di merito della inesistenza, nella specie, di un accordo simulatorio sotto Forma di interposizione fittizia, se sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici, si sottrae al Sindacato di legittimita. (V 4041'69, mass n 344547' 2966'69, mass n 342843' 2688'69, mass n 342358).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)