Sez. 1, Sentenza n. 444 del 20/02/1971 (Rv. 350050 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - INESISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - INESISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il convincimento del giudice di merito della inesistenza, nella specie, di un accordo simulatorio sotto Forma di interposizione fittizia, se sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici, si sottrae al Sindacato di legittimita. (V 4041'69, mass n 344547' 2966'69, mass n 342843' 2688'69, mass n 342358).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)