Sez. 3, Sentenza n. 23181 del 31/10/2014 (Rv. 633280 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IPOTECA | Assoggettamento del bene a procedura di espropriazione per pubblica utilità nel regime anteriore al d.P.R. n. 327 del 2001 - Trasferimento delle pretese del creditore ipotecario sulle somme dovute al debitore in ragione della procedura espropriativa - Conseguenze.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IPOTECA
In caso di intervenuta espropriazione per pubblica utilità del bene gravato da ipoteca nel regime anteriore al d.P.R. 6 agosto 2001, n. 327, il creditore ipotecario, potendo fare valere il privilegio nascente dall'ipoteca in suo favore soltanto sulle somme che siano state corrisposte o siano ancora da corrispondere all'originario suo debitore in ragione della procedura ablativa, non può ottenere la condanna dell'espropriante, né, tanto meno, procedere "in executivis" contro di lui.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2808, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 27, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 52, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)