Sez. 1 - , Sentenza n. 8287 del 31/01/2019 Cc. (dep. 25/02/2019) Rv. 275666 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Applicazione provvisoria di misura di sicurezza non detentiva - Istanza di revoca - Rigetto senza previo accertamento peritale - Illegittimità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE
In materia di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza non detentiva, è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura adottato senza la preventiva rivalutazione di tutte le condizioni di applicabilità della stessa tra cui la persistenza della pericolosità sociale dell'istante, verificabile attraverso l'esame degli accertamenti peritali disposti a norma dell'art. 72 cod. proc. pen. o, se non eseguiti, della perizia medico-psichiatrica disposta a tal fine. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza sul presupposto che il giudizio sulla pericolosità potesse essere compiuto dal giudice sulla sola base dei criteri di valutazione previsti dall'art. 133 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 313 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 72 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)