Sez. 1, Sentenza n. 50164 del 16/05/2017 Cc. (dep. 02/11/2017) Rv. 271404 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Giudizio sulla pericolosità sociale - Criteri di valutazione - Valutazione congiunta dei rilievi peritali e degli altri parametri desumibili dall'art. 133 cod. pen. - Necessità - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
Il giudizio sulla pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza, costituisce compito esclusivo del giudice che deve tenere conto dei rilievi dei periti sulla personalità, sui problemi psichiatrici e sulla capacità criminale dell'imputato per valutare l'effettivo pericolo di recidiva, ma anche degli altri parametri desumibili dall'art. 133 cod. pen. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento di rigetto dell'appello avverso l'ordinanza di proroga della misura di sicurezza della libertà vigilata, la quale aveva confermato il giudizio di pericolosità sociale del condannato sulle base delle sole relazioni sanitarie attestanti le conseguenze della malattia psichiatrica, senza compiere il riesame di detta pericolosità alla stregua di tutti i criteri stabiliti dagli artt. 203 e 208 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Pen. art. 208 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)