Sez. L, Sentenza n. 24805 del 07/12/2015 (Rv. 638167 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - -IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Legislazione esclusiva ex art. 117, comma 2, lett. l), Cost. - Rapporti di lavoro alla dipendenza di enti regionali ad autonomia differenziata - Applicabilità - Potere legislativo di conformazione - Prevalenza sull'autonomia privata - Sussistenza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - -IN GENERE
La disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato è rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato a norma dell'art. 117, comma 2, lett. l), Cost., in quanto riconducibile alla materia "ordinamento civile", e vincola anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata, sicché il legislatore può intervenire per conformarne gli istituti, imponendosi all'autonomia privata con carattere di inderogabilità.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)