Sez. L, Sentenza n. 1473 del 22/01/2013 (Rv. 625180 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Fondo gas - Natura obbligatoria - Fondamento - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE
In tema di previdenza integrativa, il Fondo gas, costituito presso l'INPS con gestione autonoma e con funzione integrativa del trattamento A.G.O., è un fondo obbligatorio, atteso che la sua istituzione è stata operata direttamente dalla legge n. 1084 del 1971, non è rimessa all'autonomia contrattuale e ne è prescritta l'obbligatoria iscrizione degli impiegati ed operai in possesso dei requisiti previsti dalla citata normativa. Ne deriva l'obbligo per l'impresa di denuncia dei lavoratori operanti nello specifico settore, con indicazione dell'esatta categoria di appartenenza, la cui violazione importa non solo il recupero dei contributi non versati al Fondo, maggiorati di interessi e sanzioni, ma anche la decadenza dal beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali eventualmente fruita.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1084
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)