diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2343 del 13/05/1978 (Rv. 391738 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI MENSA E COOPERATIVA - "INDENNITA PACCHETTO" PER I DIPENDENTI DELLA AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE DI MILANO IN TRASFERTA INTERNA E PER I TURNISTI - DIFFERENZE - CARATTERE RETRIBUTIVO DI DETTA INDENNITA PACCHETTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391738-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI MENSA E COOPERATIVA - "INDENNITA PACCHETTO" PER I DIPENDENTI DELLA AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE DI MILANO IN TRASFERTA INTERNA E PER I TURNISTI - DIFFERENZE - CARATTERE RETRIBUTIVO DI DETTA INDENNITA PACCHETTO - ESCLUSIONE.*

La cosiddetta "indennita pacchetto" - corrisposta dall'azienda elettrica municipale di Milano, per ciascuna giornata effettiva di lavoro, ai dipendenti in "trasferta interna", ossia in servizio fuori della Sede aziendale ma nel territorio comunale, impossibilitati a consumare il pasto in casa propria o nella mensa aziendale, nonche ai "turnisti", che per ragioni di orario sopportano lo stesso disagio - non fa parte della retribuzione in quanto non ha carattere continuativo ma e legata all'occasionale sopportazione del detto disagio. Essa, infatti, non va confusa con l'indennita di mensa, che, in quanto determinata, obbligatoria e continuativa, integra la retribuzione. (V 99/77, mass n 383606).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)