Sez. L, Sentenza n. 99 del 11/01/1977 (Rv. 383606 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PRESTAZIONI IN NATURA (ALLOGGIO, VITTO, ECC) - MENSA AZIENDALE - VALORE DEI PASTI GRATUITI - DIFFERENZA DI VALORE DA PAGARE - ELEMENTI INTEGRATIVI DELLA RETRIBUZIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PRESTAZIONI IN NATURA (ALLOGGIO, VITTO, ECC) - MENSA AZIENDALE - VALORE DEI PASTI GRATUITI - DIFFERENZA DI VALORE DA PAGARE - ELEMENTI INTEGRATIVI DELLA RETRIBUZIONE - CONDIZIONI.*
Il valore dei pasti serviti in una mensa aziendale, liberamente e gratuitamente utilizzabile da parte dei dipendenti, ovvero la differenza fra detto valore e la minor somma che i dipendenti medesimi debbano versare per consumare quei pasti, possono costituire elementi integrativi della retribuzione solo se l'organizzazione del servizio di mensa, da parte del datore di lavoro, si accompagni alla previsione di un'equivalente indennita sostitutiva, in favore di tutti i lavoratori che non possano o non vogliano fruirne, ancorche presenti nell'azienda. In difetto, tali erogazioni non sono legate da vincolo di corrispettivita con le prestazioni lavorative, in quanto sono condizionate da un comportamento facoltativo dei dipendenti, e trovano nelle prestazioni medesime mera occasione. (V 1376/70, mass n 347126; (V 1135/67, mass n 327552).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)