Sez. U, Sentenza n. 1973 del 20/03/1986 (Rv. 445210 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - COPIA E COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI - ORDINE RIVOLTO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE EX ART. 743 COD. PROC. CIV. ALL'AUTORITÀ COMUNALE DI RILASCIARE COPIA LEGALE DI UNA DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA PRESENTATA DAL PRIVATO - ILLEGITTIMITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - COPIA E COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI - ORDINE RIVOLTO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE EX ART. 743 COD. PROC. CIV. ALL'AUTORITÀ COMUNALE DI RILASCIARE COPIA LEGALE DI UNA DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA PRESENTATA DAL PRIVATO - ILLEGITTIMITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ.*
Il provvedimento, con il quale il Presidente del tribunale, nello ambito della procedura contemplata dagli artt. 743 e segg. cod. proc. civ. in tema di copie di Atti pubblici, ordini all'autorità comunale di rilasciare copia legale di una domanda di concessione edilizia presentata dal privato, ravvisando la ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 8 del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 (convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94) per la configurabilità di un "silenzio-assenso" dell'amministrazione equiparabile all'accoglimento di detta domanda, comporta l'Esercizio di funzioni esorbitanti dalle attribuzioni del predetto giudice, sia per l'applicabilità di detta procedura ai soli Atti tenuti da pubblici funzionari a disposizione del pubblico, non anche quindi a quelli tenuti per ragioni del loro ufficio, sia per il tradursi di quell'ordine in una condanna dell'amministrazione ad un "facere" in un settore affidato ai suoi poteri autoritativi, con conseguente violazione del divieto posto dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, e gli indicati vizi devono ritenersi denunciabili con ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, in considerazione della portata sostanzialmente decisoria del provvedimento medesimo. (V 3149/83, mass n 428060; (V 456/61).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 743, Cod. Proc. Civ. art. 744, Cod. Proc. Civ. art. 745, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 8 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)