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Sez. 1, Sentenza n. 1999 del 05/10/1982 Cc. (dep. 30/10/1982) Rv. 155966 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ESIGENZE DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - CONSIDERAZIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155966-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ESIGENZE DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - CONSIDERAZIONE - NECESSITÀ.*

In tema di libertà provvisoria, il giudice deve necessariamente considerare, fra gli altri elementi di valutazione, anche la probabilità che l'imputato commetta ulteriori illeciti lesivi delle esigenze di tutela della collettività. (Conf mass n 153119 e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)