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Sez. 1, Sentenza n. 12 del 08/01/1982 Cc. (dep. 07/04/1982) Rv. 153119 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1982-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153119-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - ESTREMI.*

In materia di libertà provvisoria, il giudice adempie l'Obbligo della motivazione ove faccia riferimento alla natura del reato, alle circostanze del fatto, alla personalità dell'imputato, alle eventuali necessità di cautela processuale ed alla possibilità che l'imputato possa compiere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività. (Conf mass n 151947; (Conf mass n 151432; (Conf mass n 147416; (Conf mass n 139610; (Conf mass n 138478).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)