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Sez. 1, Ordinanza n. 34430 del 25/12/2024 (Rv. 673364-01)

CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITA' ESTERNA - IN GENERE | Art. 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 - Responsabilità solidale del consorzio - Condizioni. OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673364-01

CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITA' ESTERNA - IN GENERE

In tema di appalti pubblici, dal principio per cui il contratto di consorzio di cui all'art. 2602 c.c. non comporta l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, ma unicamente la costituzione di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti, deriva che la responsabilità solidale, di cui all'art. 13, l. n. 109 del 1994, sussiste solo ove i coobbligati abbiano compartecipato alla gara pubblica, formulando all'interno di essa una specifica offerta.

Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 1292, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)