Sez. 1, Sentenza n. 8124 del 02/04/2010 (Rv. 612634 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, costituito a norma del r.d. n. 422 del 1909 - Aggiudicazione di un appalto - Assegnazione dell'esecuzione a cooperativa consorziata - Obbligazioni assunte da quest'ultima nei confronti di terzi con subappalto - Responsabilità solidale del consorzio - Esclusione - Fondamento.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
In tema di appalti pubblici, qualora un consorzio di cooperative di produzione e lavoro (costituito ai sensi del r.d. 25 giugno 1909, n. 422), aggiudicatario di un appalto, abbia assegnato ad una cooperativa consorziata l'esecuzione dei lavori appaltati e quest'ultima ne abbia subappaltato una parte ad altra impresa estranea al consorzio, in caso di inadempimento dell'impresa consorziata subappaltante nei confronti dell'impresa fornitrice, il consorzio non ne è responsabile in solido con l'impresa assegnataria consorziata, atteso che - in assenza di disposizioni di legge speciali contrarie e non potendo trovare applicazione l'art. 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, rilevante "ratione temporis", che si riferisce alla partecipazione alle procedure di affidamento di imprese e consorzi in "associazione temporanea" - valgono la regola generale di cui all'art. 1372, secondo comma, cod. civ., a norma del quale il contratto non produce effetti rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge, e quella di cui all'art. 1292 cod. civ., per il quale la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio presuppone una specifica previsione della legge o del titolo.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1372, Regio Decr. 25/06/1909 num. 422
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)