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Sez. 2, Sentenza n. 1447 del 09/06/1962 (Rv. 252312 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - NEL SOTTOSUOLO - COSTRUZIONE ESEGUITA SOTTO IL PIANO DI CAMPAGNA - IRRILEVANZA AI FINI DELLE DISTANZE LEGALI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1962-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252312-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - NEL SOTTOSUOLO - COSTRUZIONE ESEGUITA SOTTO IL PIANO DI CAMPAGNA - IRRILEVANZA AI FINI DELLE DISTANZE LEGALI - CONSEGUENZE.*

Una costruzione che si sviluppi interamente nel sottosuolo non puo essere presa in considerazione ai fini delle distanze da altra costruzione in elevazione posta su un fondo finitimo, poiche per la particolare posizione dei due edifici rispetto al livello del suolo, non sussistono quelle ragioni di tutela dell'igiene edilizia e dell'estetica degli edifici per le quali l'art 873 cod civ ed i regolamenti locali impongono un distacco tra le costruzioni su fondi finitimi. Ne consegue che, qualora la costruzione, che si trovi al di sotto del piano di campagna del fondo finitimo, sia stata effettuata ad una distanza dal confine inferiore a quella minima legale, colui che costruisce sul fondo finitimo avra solo l'Obbligo di mantenere la distanza minima dal confine: non potra, cioe, giovarsi delle norme che gli consentirebbero di chiedere la comunione forzosa del muro o di costruire in aderenza, ma non dovra d'altra parte, mantenersi ad una distanza dal confine tale da compensare la minore distanza alla quale ha costruito il vicino. (V 425/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)