Sez. U, Sentenza n. 3628 del 20/12/1972 (Rv. 361645 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - MOMENTO DETERMINANTE - IUS SUPERVENIENS - IMMEDIATA APPLICAZIONE - PERPETUATIO IURISDICTIONIS - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - MOMENTO DETERMINANTE - IUS SUPERVENIENS - IMMEDIATA APPLICAZIONE - PERPETUATIO IURISDICTIONIS - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
In tema di Competenza, anche giurisdizionale, lo jus superveniens e di immediata applicazione ed opera - senza che possa invocarsi il principio della perpetuatio, che concerne le modifiche dello stato di fatto e non gia quelle della sfera del potere giurisdizionale attribuita a ciascun giudice - anche nelle controversie gia pendenti ed anche se per queste sia gia intervenuta sentenza in ordine a questioni di Competenza. (applicazione del principio e stata fatta nella specie per dichiarare l'ammissibilita del regolamento preventivo di giurisdizione, proposto successivamente all'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n 1034 istitutiva dei tribunali regionali amministrativi - ai quali, secondo il ricorrente, sarebbero state conferite tutte le questioni e le controversie in materia di elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali ancorche vertenti in materia di diritti soggettivi - in una controversia concernente l'eleggibilita a consigliere regionale nella quale era gia stata dichiarata, a seguito di un precedente regolamento di giurisdizione, la giurisdizione in materia del giudice ordinario).*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)