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Sez. L, Sentenza n. 3676 del 27/05/1983 (Rv. 428576 - 01)

COMPETENZA CIVILE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - DISCIPLINA EX ART. 5 COD. PROC. CIV. - PORTATA - SOSTITUZIONE "OPE LEGIS" DI UN'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO A UNA DELLE PARTI IN CAUSA - CONSEGUENZE - DISPOSIZIONI SUL PATROCINIO E SUL FORO DELLO STATO - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428576-01

COMPETENZA CIVILE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - DISCIPLINA EX ART. 5 COD. PROC. CIV. - PORTATA - SOSTITUZIONE "OPE LEGIS" DI UN'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO A UNA DELLE PARTI IN CAUSA - CONSEGUENZE - DISPOSIZIONI SUL PATROCINIO E SUL FORO DELLO STATO - APPLICABILITÀ.*

L'art. 5 cod. proc. civ. stabilisce l'irrilevanza, rispetto alla Competenza, solo dei mutamenti dello stato di fatto esistente al momento della domanda, ma non dei mutamenti di diritto, i quali, siano essi operati da nuove leggi che modifichino direttamente la Competenza o da nuove leggi che incidano sui criteri determinativi della medesima, sono immediatamente applicabili nelle controversie pendenti, pur se in esse siano intervenute sentenze su questioni di Competenza. Pertanto, la sostituzione ope legis di un'amministrazione dello stato ad una delle parti originariamente in giudizio (nella specie dell'ufficio liquidazioni del ministero del tesoro all'i.N.A.M.), comportando il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura erariale, determina l'immediata applicabilità alla controversia delle Disposizioni di cui agli artt. 25 cod. proc. civ. e 6 e 7 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611. (V 663/83, mass n 425407; (V 2479/76, mass n 381267; (V 4200/74, mass n 372867; (V 3628/72, mass n 361645).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/1981 num. 168 art. 1, Legge 27/06/1981 num. 331 art. 1, Decreto Legge 30/03/1982 num. 109

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)