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Sez. 1, Sentenza n. 50464 del 15/06/2017 Cc. (dep. 06/11/2017) Rv. 271596 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Pena pecuniaria - Sospensione dell'esecuzione ex art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990 - Scindibilità dalla pena detentiva - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271596-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In materia di esecuzione della pena per reati concernenti le sostanze stupefacenti, la sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria ex art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, soggiace alle medesime condizioni cui è subordinata la congiunta pena detentiva, da cui è inscindibile. (Fattispecie relativa alla ritenuta inammissibilità di un'istanza di sospensione della sola pena pecuniaria, in difetto dell'emissione dell'ordine di esecuzione di quella detentiva e, quindi, della deduzione della positiva conclusione del programma terapeutico comprovata dalla relazione finale ex art. 123 del d.P.R. cit.).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 90, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)