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Sez. 1, Sentenza n. 3164 del 27/06/1978 (Rv. 392625 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - GIUDIZIO NEGATIVO E RITENUTA IRRILEVANZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1978-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392625-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - GIUDIZIO NEGATIVO E RITENUTA IRRILEVANZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONTENUTO.*

Seppure l'ammissione delle prove e rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, questi deve dare congruamente ragione del giudizio negativo espresso e della ritenuta irrilevanza ai fini della decisione e, in particolare, non puo rifiutare ingresso al mezzo di prova senza confutare, con adeguata motivazione, le ragioni addotte dalla parte a fondamento dell'istanza, rigettando la domanda in difetto di quella adeguata prova che con la richiesta respinta la parte si proponeva di raggiungere. (V 2156/77, mass n 385885).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)