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Sez. 2, Sentenza n. 2156 del 25/05/1977 (Rv. 385885 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - PROVVEDIMENTO NEGATIVO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1977-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385885-01

PROVA CIVILE - POTERI (OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - PROVVEDIMENTO NEGATIVO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESTENSIONE.*

Quando sia richiesta da una parte in causa l'ammissione di una prova, pur demandata alla discrezionale iniziativa e valutazione del giudice (ispezione giudiziale, consulenza tecnica) quale strumento tecnicamente piu funzionale ed efficiente al fine di accertare determinati fatti, essenziali per la decisione, il giudice del merito non puo rifiutare il mezzo richiesto senza confutare con adeguata motivazione le ragioni addotte dalla parte a fondamento della sua istanza, ne puo rigettare la pretesa sostanziale sotto il profilo che la parte interessata non avrebbe con detta richiesta adempiuto l'Onere probatorio sulla parte medesima incombente. (Conf 4059/75, mass n 378363).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 260, Cod. Proc. Civ. art. 261, Cod. Proc. Civ. art. 358

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)