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Sez. 2, Sentenza n. 3715 del 31/01/1990 Ud. (dep. 16/03/1990) Rv. 183717 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - PRESUPPOSTO - PROVENIENZA DELITTUOSA DELLA COSA - COSCIENZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - RATIO.*
Stato
decisa il 1990-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183717-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - PRESUPPOSTO - PROVENIENZA DELITTUOSA DELLA COSA - COSCIENZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - RATIO.*

Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione si richiede, essenzialmente, la certezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto, acquistato od occultato, ma tale certezza, desumibile dalle emergenze processuali, non è da confondersi con la consapevolezza, da parte di chi la "res" ha ricevuto, acquistato o occultato, della provenienza delittuosa di essa. L'indagine concernente la scienza di tale illecita provenienza - integrativa dell'elemento intenzionale del reato de quo - in quanto accertamento di fatto è incensurabile in Sede di legittimità, quando il giudice di merito ha esplicitato le ragioni della propria convinzione con motivazione immune da vizi logico-giuridici. (V mass n 166289).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)