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Sez. 1, Sentenza n. 15821 del 14/12/2001 (Rv. 551138 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Revocatoria fallimentare - Questione sulla natura agraria del contratto - Incidenza sulla competenza del tribunale fallimentare - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551138-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE

Nella revocatoria fallimentare l'inefficacia non costituisce una forma di tutela di una parte del negozio contro l'altra e prescinde dalle situazioni di validità ed efficacia del rapporto tra le parti originarie (salvo che l'atto, per nullità o inefficacia, non comporti alcuna modificazione della situazione giuridica del disponente); la medesima opera, bensì, nei confronti dei terzi estranei al rapporto, i quali non sono aventi causa dei contraenti ed esercitano un diritto loro conferito dalla legge autonomamente in virtù della loro posizione di creditori insoddisfatti; conseguentemente la disciplina dei contratti agrari non interferisce con il campo di azione della revocatoria e non incide su di essa né sul piano della competenza né sul piano dei presupposti della inefficacia rispetto ai terzi.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)