Sez. 1, Sentenza n. 6082 del 16/06/1990 (Rv. 467789 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - AZIONE REVOCATORIA DI CONTRATTI DI AFFITTO - INCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - AZIONE REVOCATORIA DI CONTRATTI DI AFFITTO - INCLUSIONE.*
La Competenza funzionale del tribunale fallimentare (art. 24 legge fall.) rispetto all'Azione revocatoria (art. 67 legge citata) sussiste anche quando ne sia oggetto un contratto di affittanza agraria stipulato dal fallito con riguardo a suoi fondi, atteso che l'inefficacia derivante dalla revocatoria prescinde dalle situazioni di validità ed efficacia del rapporto contrattuale tra le parti negoziali, ma costituisce una Forma di tutela di terzi estranei al detto rapporto ed è diretta al conseguimento delle finalità liquidative e satisfattive proprie della procedura concorsuale.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 29, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)