Sez. 1, Sentenza n. 3184 del 29/09/1976 (Rv. 381967 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA TRIBUTARIA - PORTATA - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE LIMITATA AD ALCUNI DEI COOBBLIGATI - INOPPONIBILITA AGLI ALTRI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I COOBBLIGATI - ESCLUSIONE - GIUDICATO TRA L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ED ALCUNI DEI COOBBLIGATI - INOPPONIBILITA AGLI ALTRI RIMASTI ESTRANEI AL GIUDIZIO.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA TRIBUTARIA - PORTATA - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE LIMITATA AD ALCUNI DEI COOBBLIGATI - INOPPONIBILITA AGLI ALTRI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I COOBBLIGATI - ESCLUSIONE - GIUDICATO TRA L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ED ALCUNI DEI COOBBLIGATI - INOPPONIBILITA AGLI ALTRI RIMASTI ESTRANEI AL GIUDIZIO.*
Poiche il vincolo della solidarieta fra piu soggetti tenuti al pagamento di un tributo non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile ma, al pari di quanto avviene nel diritto comune, importa una pluralita di obbligazioni, di identico contenuto, retto da un'unica causa, puo di conseguenza ritenersi, sul piano sostanziale, che l'accertamento notificato soltanto a taluno dei condebitori d'imposta, pur essendo efficace nei confronti di questi anche in difetto di notificazione ai coobbligati, non e opponibile a questi ultimi, e, sul piano processuale, che la obbligazione tributaria non determina litisconsorzio necessario e necessita di integrare il contraddittorio, e gli effetti del giudicato, formatosi nei confronti dell'ente titolare del credito tributario e di uno solo o di alcuni dei coobbligati, non si estendono agli altri coobbligati, rimasti estranei al giudizio. (V 2580/73, mass n 366045).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 140, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)