Sez. U, Sentenza n. 2580 del 13/10/1973 (Rv. 366045 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA D'IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA TRIBUTARIA - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - AD UNO SOLO DEI CONDEBITORI - EFFICACIA - MANCATA NOTIFICA AGLI ALTRI CONDEBITORI - IRRILEVANZA - OPPONIBILITA AGLI ALTRI CONDEBITORI - MEZZI ESPERIBILI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA D'IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA TRIBUTARIA - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - AD UNO SOLO DEI CONDEBITORI - EFFICACIA - MANCATA NOTIFICA AGLI ALTRI CONDEBITORI - IRRILEVANZA - OPPONIBILITA AGLI ALTRI CONDEBITORI - MEZZI ESPERIBILI.*
L'accertamento notificato a taluno soltanto dei condebitori di imposta e efficace nei confronti di questo, anche in difetto di notificazione agli altri. Il debitore, per rendere opponibile ai coobbligati l'accertamento stesso ed ogni atto compiuto dall' amministrazione nei suoi confronti, puo esercitare i mezzi (comunicazione di data certa, intimazione stragiudiziale, proposizione di domanda condizionale, chiamata nel giudizio instaurato nei confronti dell' amministrazione) di cui ogni debitore solidale dispone per rendere opponibili ai condebitori gli eventi che intervengono tra lui ed il creditore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 140, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)