Sez. 5, Sentenza n. 7187 del 04/03/1977 Ud. (dep. 03/06/1977) Rv. 136083 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - COLPA E CONCORSO DI COLPE - IPOTESI DI COLPA ALTERNATIVA - IPOTESI EFFETTIVAMENTE VERIFICATASI - MANCATA PRECISAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - COLPA E CONCORSO DI COLPE - IPOTESI DI COLPA ALTERNATIVA - IPOTESI EFFETTIVAMENTE VERIFICATASI - MANCATA PRECISAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Nel caso che siano formulate piu ipotesi di colpa, se il giudice non precisa quale ipotesi si sia verificata, non sussiste difetto di motivazione quando in ciascuna di esse sia ravvisabile la responsabilita dell'imputato. Tale principio non muta quando una delle ipotesi sia ritenuta piu attendibile dalla sentenza di primo grado e l'altra da quella di appello conforme alla prima in punto di responsabilita, ed entrambi gli elementi, integrati o alternati, conducano allo stesso risultato (responsabilita dell'imputato) e siano stati oggetto dell'originaria imputazione. (Conf mass 135093, anno 1977).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)