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Sez. 1, Sentenza n. 1973 del 20/01/1981 Ud. (dep. 09/03/1981) Rv. 147976 - 01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - NATURA - MEZZO EVENTUALE DI PROVA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147976-01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - NATURA - MEZZO EVENTUALE DI PROVA - FATTISPECIE.*

L'interrogatorio dell'imputato, espletato con l'adempimento di tutte le garanzie di legge, ben puo essere posto a fondamento della decisione, com'e provato dall'art 225 bis cod proc pen; e cio perche, vietandosi la utilizzazione processuale del solo interrogatorio informale, contemplato dal citato art 225 bis cod proc pen in relazione alle indagini circa i delitti indicati nell'art 165 ter dello stesso codice, si lascia intendere che, di regola, lo interrogatorio tipico o formale costituisce mezzo di prova. (la Corte ha anche fatto, sempre al fine della utilizzabilita processuale dell'interrogatorio, riferimento all'art 304 cod proc pen nel quale, ipotizzandosi la insorgenza di indizi di reita a carico d'un soggetto non imputato, si prevede che il giudice proceda all'avvertimento secondo cui 'da quel momento ogni parola puo essere utilizzata contro di luì; ne ha mancato di precisare che l'enunciato principio non disconosce il diritto al silenzio di cui all'art 78, terzo comma, cod proc pen, in quanto l'interrogatorio puo valere soltanto nel caso in cui sia stato liberamente reso nel rispetto della legge, non potendo mai il giudice annettere al silenzio effetti o conseguenze).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 165 ter, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 225 bis, Cod. Proc. Pen. art. 365 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 366 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 367, Cod. Proc. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)