Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19249 del 19/07/2018 (Rv. 650201 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO | Accoglimento della domanda di assegno di invalidità - Appello - Impugnazione limitata ad uno solo dei due requisiti per l'accesso alla prestazione - Formazione del giudicato implicito sul requisito non investito dall'impugnazione.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO
In materia di invalidità pensionabile, l'accertamento contenuto nella sentenza di accoglimento della domanda di assegno di invalidità si estende a tutti gli elementi che concorrono ad integrare per legge la fattispecie costitutiva del diritto all'assegno e, quindi, non solo al requisito sanitario, ma anche al requisito contributivo e assicurativo per l'accesso alla stessa prestazione. Ne consegue che l'impugnazione, ove investa la sussistenza di uno solo dei due requisiti, non preclude la formazione del giudicato, quantomeno implicito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)