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Sez. L, Sentenza n. 443 del 12/01/2006 (Rv. 586653 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO | Accoglimento della domanda di assegno di invalidità - Appello - Impugnazione limitata ad uno solo dei due requisiti per l'accesso alla prestazione - Formazione del giudicato implicito sul requisito non investito dall'impugnazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586653-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO

In materia di invalidità pensionabile, l'accertamento, contenuto nella sentenza di accoglimento della domanda di assegno di invalidità, si estende a tutti gli elementi che concorrono ad integrare, per legge, la fattispecie costitutiva del diritto all'assegno e, quindi, non solo al requisito sanitario, ma anche al requisito assicurativo e contributivo per l'accesso alla stessa prestazione. Ne consegue che l'impugnazione, ove investa la sussistenza di uno solo dei due requisiti, non preclude la formazione del giudicato, quantomeno implicito. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione impugnata che aveva rigettato la domanda di assegno di invalidità per asserita carenza del requisito contributivo, sebbene tale carenza non fosse stata denunciata con l'atto di appello, ma con note successive. La decisione del giudice di primo grado, di accoglimento, invece, della stessa domanda di assegno di invalidità, recava, tra l'altro, l'accertamento della sussistenza del requisito contributivo, che risultava, pertanto, coperto da giudicato implicito, non essendo stato investito, nell'atto d'appello, da specifico motivo di gravame).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)