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Sez. L, Sentenza n. 2945 del 28/04/1983 (Rv. 427859 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - EFFETTI NEI CONFRONTI DEL NOTIFICATO - ACQUISIZIONE DELLA QUALITÀ DI PARTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427859-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - EFFETTI NEI CONFRONTI DEL NOTIFICATO - ACQUISIZIONE DELLA QUALITÀ DI PARTE - ESCLUSIONE.*

La semplice notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili, diretta unicamente ad assicurare il simultaneo processo alle impugnazioni proponibili contro una stessa sentenza, ed equivalente, quindi ad una denunciatio litis, non è sufficiente a far acquistare al notificato la qualità di parte nel giudizio di impugnazione, e ad attribuire quindi a tale soggetto, in caso di resistenza del medesimo e di rigetto dell'impugnazione, il diritto al ristoro delle spese. (V 3812/68, mass n 337239).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)