Sez. 1, Sentenza n. 3812 del 23/11/1968 (Rv. 337239 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE RELATIVA A CAUSE SCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE IN CAUSE INSCINDIBILI -NATURA- EFFETTI - DIFFERENZE- AUTONOMA IMPUGNAZIONE NEI CONFRONTI DELLE ALTRE PARTI IN CAUSE SCINDIBILI - TERMINI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE RELATIVA A CAUSE SCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE IN CAUSE INSCINDIBILI -NATURA- EFFETTI - DIFFERENZE- AUTONOMA IMPUGNAZIONE NEI CONFRONTI DELLE ALTRE PARTI IN CAUSE SCINDIBILI - TERMINI.*
La notificazione della impugnazione a parti diverse da quelle contro cui e stata proposta, nel caso previsto dall'art.332 non ha la stessa natura di quella prevista dal precedente art.331, relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili-mentre in questo si tratta di una vocatio in ius, per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili invece essa integra soltanto una litis denuntiatio, allo scopo di avvertire tutti coloro che hanno partecipato al giudizio di primo grado che, ove intendano proporre una impugnazione, che non sia gia preclusa ed esclusa, dovranno farlo unicamente in quel processo instaurato con l'impugnazione principale pertanto, in codesto secondo caso, chi riceve la notificazione, non diviene, per cio solo, parte nel giudizio di gravame, e se il notificante intenda impugnare la sentenza anche contro di lui, deve chiamarlo in giudizio, proponendo cosi una impugnazione la quale ha pur essa sostanzialmente carattere autonomo. Verificandosi tale ipotesi, il notificante ex art.332 ha tempo per proporre il gravame fino all'udienza di comparizione fissata, ai sensi dello stesso art.332, dal giudice istruttore e se questa non e stata fissata, la impugnazione deve essere proposta nel termine breve decorrente dalla eseguita litis denuntiatio, facendo al caso applicazione analogica della norma dettata dall'art.326, comma secondo, cod. proc.civile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)