Sez. 1, Sentenza n. 6672 del 08/07/1998 (Rv. 517049 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA CONVENZIONE | Norme della Convenzione e del primo protocollo addizionale - Natura - Meramente programmatica - Esclusione - Loro introduzione nell'ordinamento italiano attraverso la legge ordinaria n. 848 del 1955 - Conseguenze - Abrogazione in virtù di successive leggi ordinarie - Configurabilità - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA CONVENZIONE
Le norme della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, nonché quelle del primo protocollo addizionale, introdotte nell'ordinamento italiano con legge 4 agosto 1955, n. 848, non sono dotate di efficacia meramente programmatica. Esse, infatti, impongono agli Stati contraenti, veri e propri obblighi giuridici immediatamente vincolanti, e, una volta introdotte nell'ordinamento statale interno, sono fonte di diritti ed obblighi per tutti i soggetti. Nè può dubitarsi del fatto che le norme in questione - introdotte nello ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione, non possono ritenersi abrogate da successive disposizioni di legge interna, poiché esse derivano da una fonte riconducibile ad una competenza atipica e - come tali - sono insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria.
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)