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Sez. 1, Sentenza n. 6672 del 08/07/1998 (Rv. 517049 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA CONVENZIONE | Norme della Convenzione e del primo protocollo addizionale - Natura - Meramente programmatica - Esclusione - Loro introduzione nell'ordinamento italiano attraverso la legge ordinaria n. 848 del 1955 - Conseguenze - Abrogazione in virtù di successive leggi ordinarie - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517049-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA CONVENZIONE

Le norme della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, nonché quelle del primo protocollo addizionale, introdotte nell'ordinamento italiano con legge 4 agosto 1955, n. 848, non sono dotate di efficacia meramente programmatica. Esse, infatti, impongono agli Stati contraenti, veri e propri obblighi giuridici immediatamente vincolanti, e, una volta introdotte nell'ordinamento statale interno, sono fonte di diritti ed obblighi per tutti i soggetti. Nè può dubitarsi del fatto che le norme in questione - introdotte nello ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione, non possono ritenersi abrogate da successive disposizioni di legge interna, poiché esse derivano da una fonte riconducibile ad una competenza atipica e - come tali - sono insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)