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Sez. U, Sentenza n. 6853 del 06/05/2003 (Rv. 562664 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA CONVENZIONE | Introduzione nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria dell'atto contenente il relativo ordine di esecuzione - Conseguenze - Valore di fonte normativa primaria - Affermazione.
Stato
decisa il 2003-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562664-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA CONVENZIONE

La normativa recata dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848) è stata introdotta nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria dell'atto contenente il relativo ordine di esecuzione, onde ha valore di fonte normativa primaria, in coerenza con la struttura della Convenzione medesima, che affida in primo luogo a ciascuno Stato il compito di assicurare il godimento dei diritti riconosciuti al singolo (art. 1), richiedendo poi la garanzia dell'esistenza, nel diritto interno, di un ricorso effettivo, dinanzi ad un'istanza nazionale, che consenta di avvalersi dei diritti e delle libertà consacrati dalla normativa convenzionale (art. 13).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 04/11/1950, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)