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Sez. 2, Sentenza n. 4540 del 04/08/1979 (Rv. 401044 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - COMPENSO - PRESTAZIONI PARZIALI - ORIGINARIA LIMITAZIONE DELL'INCARICO - SOSPENSIONE DELL'INCARICO - SPETTANZA DEL COMPENSO.*
Stato
decisa il 1979-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401044-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - COMPENSO - PRESTAZIONI PARZIALI - ORIGINARIA LIMITAZIONE DELL'INCARICO - SOSPENSIONE DELL'INCARICO - SPETTANZA DEL COMPENSO.*

Secondo l'art 18 della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti, il compenso per prestazioni parziali compete al professionista, sia se esse dipendano da una limitazione originaria dell'incarico, sia se traggano motivo da un fatto sopravvenuto, riferibile a determinazioni unilaterale del cliente, cosi come accade nell'ipotesi di sospensione dell'incarico, espressamente prevista nel precedente art 10. (Conf 4242/1975, mass n 378604).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 all. A art. 10, Legge 02/03/1949 num. 143 all. A art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)