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Sez. 2, Sentenza n. 4242 del 29/12/1975 (Rv. 378604 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - COMPENSO - PRESTAZIONI PARZIALI - ORIGINARIA LIMITAZIONE DELL'INCARICO - SOSPENSIONE DELL'INCARICO - SPETTANZA DEL COMPENSO.*
Stato
decisa il 1975-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378604-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - COMPENSO - PRESTAZIONI PARZIALI - ORIGINARIA LIMITAZIONE DELL'INCARICO - SOSPENSIONE DELL'INCARICO - SPETTANZA DEL COMPENSO.*

Secondo l'art 18 della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti, il compenso per prestazioni parziali compete al professionista, sia se esse dipendano da una limitazione originaria dell'incarico, sia se traggano motivo da fatto sopravvenuto, riferibile a Determinazione unilaterale del cliente, cosi come accade nella ipotesi di sospensione dell'incarico, espressamente prevista dal precedente art 10. (V 4016/68, mass n 337612; 727/68, mass n 331959).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 all. A art. 10, Legge 02/03/1949 num. 143 all. A art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)