Sez. 1, Sentenza n. 363 del 14/02/1967 (Rv. 326253 - 01)
FALLIMENTO - REVOCA - RESPONSABILITA - DEL CREDITORE ISTANTE - RISARCIMENTO DEI DANNI - NATURA - PRESUPPOSTI.*
FALLIMENTO - REVOCA - RESPONSABILITA - DEL CREDITORE ISTANTE - RISARCIMENTO DEI DANNI - NATURA - PRESUPPOSTI.*
La responsabilita del creditore, che ha proposto l'istanza di dichiarazione di fallimento, in caso di successiva revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, richiamata dall'art.21 della legge fallimentare, dev'essere inquadrata nella responsabilita aggravata per lite temeraria (art.96, prima parte cod.proc.civ.), con la conseguenza che la condanna ai danni e legittima solo se nell'attivita del creditore stesso si riscontri malafede o colpa grave. La Competenza a pronunziare sulla domanda di risarcimento spetta inderogabilmente al giudice investito della decisione sul merito della causa, e quindi al giudice che pronunzia la sentenza di revoca del fallimento. (Conf. 3112-60).*
Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)