Sez. 3, Sentenza n. 875 del 08/02/1990 (Rv. 465197 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - ISTANZA DI FALLIMENTO DESTITUITA DI FONDAMENTO - DOMANDA DI RISARCIMENTO - COMPETENZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - ISTANZA DI FALLIMENTO DESTITUITA DI FONDAMENTO - DOMANDA DI RISARCIMENTO - COMPETENZA.*
Poiché dell'esistenza o meno della responsabilità processuale aggravata va deciso con la sentenza definitiva del merito la Competenza funzionale del giudice della relativa causa sussiste solo se il processo viene definito con sentenza, con la conseguenza che, in ipotesi di un'istanza di fallimento destituita di fondamento mentre, se il fallimento è dichiarato, la richiesta di risarcimento va proposta nel giudizio di opposizione e su di essa il tribunale fallimentare decide con la sentenza che revoca il fallimento (artt. 19 e 21, comma terzo, l.F.), per contro se il ricorso per la dichiarazione di fallimento è respinto con decreto motivato, secondo quanto dispone l'art. 22 l.F., non può sussistere una Competenza del tribunale fallimentare e la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla presentazione della istanza di fallimento va proposta al giudice competente secondo le regole ordinarie. (V 241/72, mass n 356042; (V 2744/67, mass n 330273; (V 363/67, mass n 326253).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19, Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)