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Sez. 1, Sentenza n. 5171 del 29/09/2015 Cc. (dep. 09/02/2016) Rv. 266218 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Condannato agli arresti domiciliari in costanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma decimo, cod. proc. pen. - Espulsione come misura alternativa - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266218-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

L'espulsione come misura alternativa alla detenzione, prevista dall'art. 16, comma quinto, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 non può essere disposta nei confronti dello straniero che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovi e permanga agli arresti domiciliari, in costanza della sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma decimo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)