Sez. L, Sentenza n. 10652 del 06/11/1990 (Rv. 469656 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - MANCATA QUANTIFICAZIONE DEL RELATIVO IMPORTO - VIZIO DELLA SENTENZA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - MANCATA QUANTIFICAZIONE DEL RELATIVO IMPORTO - VIZIO DELLA SENTENZA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONE.*
La pronuncia del giudice del merito che riconosca il maggior danno spettante al lavoratore per effetto del diminuito valore del suo credito, ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. e 150 disp. Att. Cod. proc. civ., non può ritenersi viziata da omessa od incompleta Determinazione del danno medesimo per il fatto della mancata quantificazione del relativo importo, ove contenga l'indicazione del credito e della sua decorrenza, derivandone l'agevole Determinazione dell'importo così dovuto in base ad un semplice calcolo aritmetico. (V 5017/87, mass n 453620; (V 1859/83, mass n 426703).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)