Sez. U, Sentenza n. 5017 del 08/06/1987 (Rv. 453620 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PRESTAZIONE DI NATURA PROFESSIONALE - APPLICABILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PRESTAZIONE DI NATURA PROFESSIONALE - APPLICABILITÀ.*
L'art. 429 terzo comma cod.proc.civ., in tema di riconoscimento, con la sentenza di condanna al pagamento di crediti di lavoro, del maggior danno discendente da sopravvenuta svalutazione monetaria, trova applicazione con riguardo a tutti i rapporti contemplati dall'art. 409 cod.proc.civ., ivi inclusi, pertanto, quelli di collaborazione continuativa e coordinata di cui al n. 3 di tale ultima norma, restando in proposito irrilevante che detta collaborazione abbia ad oggetto prestazioni di natura professionale, ovvero che di essa sia beneficiari un ente pubblico non economico (nella specie, prestazioni di medici generici convenzionati con l'INAM). (Conf 3814/84, mass n 435775; (Conf 3815/84, mass n 43577; (Conf 1969/82, mass n 419820; (Conf 1425/81, mass n 412065; (contra 3839/86, mass n 446677; (contra 2037/83, mass n 426893; (contra 3559/82, mass n 421531).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)