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Sez. 4, Sentenza n. 9289 del 10/02/1976 Ud. (dep. 04/10/1976) Rv. 134463 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - FORMALITA DI CUI ALL'ART 169, ULTIMO COMMA COD PROC PEN - ATTESTAZIONE SPECIFICA DELLA LORO OSSERVANZA DA PARTE DELLO UFFICIALE GIUDIZIARIO - NECESSITA A PENA DI NULLITA ASSOLUTA DELLA NOTIFICAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/134463-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - FORMALITA DI CUI ALL'ART 169, ULTIMO COMMA COD PROC PEN - ATTESTAZIONE SPECIFICA DELLA LORO OSSERVANZA DA PARTE DELLO UFFICIALE GIUDIZIARIO - NECESSITA A PENA DI NULLITA ASSOLUTA DELLA NOTIFICAZIONE.*

L'adempimento di tutte le formalita enunciate nello ultimo comma dell'art 169 cod proc pen (deposito della copia dell'atto di notifica nella casa comunale; affissione dell'avviso del deposito stesso alla porta della casa di abitazione dell'imputato; comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata) costituisce una condizione essenziale per la validita della notificazione: di conseguenza l'ufficiale giudiziario deve attestare specificamente nella relata di notifica l'osservanza delle prescrizioni sopra indicate.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)