Sez. 3, Sentenza n. 10794 del 12/10/1983 Ud. (dep. 14/12/1983) Rv. 161752 - 01
PROVA PENALE - TESTIMONI - INCAPACITÀ E DIVIETO DI ASSUNZIONE - IMPUTATI DELLO STESSO REATO O DI REATO CONNESSO - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI IMPUTATO - NECESSITÀ.*
PROVA PENALE - TESTIMONI - INCAPACITÀ E DIVIETO DI ASSUNZIONE - IMPUTATI DELLO STESSO REATO O DI REATO CONNESSO - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI IMPUTATO - NECESSITÀ.*
Il divieto, previsto nell'ultimo capoverso dell'art. 348 cod. pen., di assumere come testimone, a pena di nullità, l'imputato dello stesso reato o di un reato connesso, va riferito alla situazione in cui sia stata formalmente acquisita la qualità di imputato e non già alla potenziale incriminabilità di colui che non abbia assunto in concreto la veste di imputato. (Conf mass n 157178; (Conf mass n 155876; (Conf mass n 152775; (Conf mass n 146385; (Conf mass n 145935; (Conf mass n 134463; (Conf mass n 123683; (Conf mass n 112122; (Conf mass n 111756; (Conf mass n 104515).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)