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Sez. L, Sentenza n. 2792 del 20/03/1987 (Rv. 451914 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - VEDOVA ULTRASESSANTENNE OD INABILE AL LAVORO - DIRITTO ALLA RIVERSIBILITÀ DELLA PENSIONE - REQUISITO DELLA MANCANZA DI GODIMENTO DI UNA PENSIONE A TITOLO PERSONALE - ACCERTAMENTO - CRITERI - PENSIONAMENTO DIRETTO DELLA VEDOVA SUCCESSIVO ALLA MORTE DEL MARITO PENSIONATO - DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - SUSSISTENZA - REVOCA CON EFFETTO "EX NUNC" - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451914-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - VEDOVA ULTRASESSANTENNE OD INABILE AL LAVORO - DIRITTO ALLA RIVERSIBILITÀ DELLA PENSIONE - REQUISITO DELLA MANCANZA DI GODIMENTO DI UNA PENSIONE A TITOLO PERSONALE - ACCERTAMENTO - CRITERI - PENSIONAMENTO DIRETTO DELLA VEDOVA SUCCESSIVO ALLA MORTE DEL MARITO PENSIONATO - DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - SUSSISTENZA - REVOCA CON EFFETTO "EX NUNC" - AMMISSIBILITÀ.*

Il requisito della Mancanza di godimento di una pensione a titolo personale - al quale il secondo comma dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047 (sulla estensione dell'Assicurazione i.V.S. ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) subordina (con norma rimasta operante, ai sensi dell'art. 25 della legge 30 aprile 1969 n. 153, per l'ipotesi della riversibilità di una pensione avente decorrenza anteriore all'1 gennaio 1970), il conseguimento ed il mantenimento del diritto, della vedova ultrasessantenne od inabile al lavoro, alla riversibilità della pensione - va accertato con riferimento al momento iniziale di teorica decorrenza del diritto stesso, coincidente con quello della morte del marito pensionato. Pertanto, il pensionamento diretto della vedova, successivo a tale data, non è di ostacolo alla concessione, alla medesima, della pensione di riversibilità, ma ne determina soltanto la revocabilità con effetto ex nunc. (V 330/85, mass n 438552).*

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 18 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)