Sez. 5, Sentenza n. 2798 del 05/06/1996 Cc. (dep. 24/06/1996) Rv. 205518 - 01
Norme di attuazione, coordinamento e transitorie | Art. 64 comma quarto disp. att. cod. proc. pen. - Comunicazione di un atto dal giudice al pubblico ministero - Trasmissione con mezzi tecnici idonei - Possibilità - Condizioni - Ipotesi di trasmissione mediante fax dell'avviso di cui all'art. 309 comma quinto cod. proc. pen. - Fattispecie: preteso guasto di apparecchiatura.
Norme di attuazione, coordinamento e transitorie
Come stabilito dall'art. 64 comma quarto disp. att. cod. proc. pen. ai fini della comunicazione di un atto dal giudice al pubblico ministero, la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, a condizione che il cancelliere del giudice che lo ha emesso vi attesti in calce di avere trasmesso il testo originale. Pertanto, premessa la legittimità dell'uso del mezzo tecnico di trasmissione mediante fax, con cui sia stato dato al pubblico ministero l'avviso di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. (relativo alla presentazione di richiesta di riesame), le indicazioni dell'apparecchiatura segnalate nel provvedimento impugnato (O.K. message confirmation. via fax) documentano l'avvenuta comunicazione dell'atto. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso dichiarazione di inefficacia della misura cautelare sul rilievo della tardività della ricezione degli atti trasmessi dall'autorità procedente, il P.M. ricorrente aveva denunziato violazione di legge, deducendo che il suo ufficio aveva ricevuto solo il 5 marzo, e non il 29 febbraio 1996, quella richiesta, a causa del guasto della apparecchiatura che non aveva consentito la tempestiva stampa del fax in questione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 64 com. 4, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 64 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)